Art. 3
In vigore dal 23 mar 1978
Dopo l'art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-3