Art. 1
AbrogatoIn vigore dal 23 mar 1978 al 19 mag 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
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Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 419-bis - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-1