Art. 1

Abrogato
In vigore dal 23 mar 1978 al 19 mag 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: . Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 419-bis - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-1

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Art. 1 Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati. — Testo vigente | Portale Normativo