Art. 6

In vigore dal 23 mar 1978
Il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-6

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