Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 23 mar 1978 al 19 mag 1978
Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore.
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.
Dell'accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-11