Art. 12
AbrogatoIn vigore dal 23 mar 1978 al 19 mag 1978
Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente l'uso di fabbricati, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l'esatta ubicazione di essi, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-12