Art. 13
In vigore dal 23 mar 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
COSSIGA - MALFATTI -
PANDOLFI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 27
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-13