Art. 5

In vigore dal 23 mar 1978
Dopo l'art. 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "Art. 225-bis - (Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato). - Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art. 238. Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto nè di testimonianza, a pena di nullità. Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni".
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urn:nir:stato:decreto.legge:1978-03-21;59#art-5

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