Titolo II
Art. 14
Marchio del fabbricante
In vigore dal 6 lug 1976
I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dello Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione.
Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee.
L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-14