Titolo III

Art. 19

In vigore dal 6 lug 1976
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-19

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