Titolo III
Art. 19
19 / 21In vigore dal 6 lug 1976
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-19