Titolo III

Art. 18

Modalità di applicazione delle sanzioni

In vigore dal 6 lug 1976
Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo