Titolo III
Art. 18
Modalità di applicazione delle sanzioni
In vigore dal 6 lug 1976
Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-18