Titolo II
Art. 13
Iscrizioni metrologiche
In vigore dal 6 lug 1976
Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,
- e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-13