Titolo II

Art. 10

Capacità delle bottiglie CEE

In vigore dal 3 set 1976
La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista. La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo. La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale. Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C. Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-10

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