Titolo II
Art. 9
Bottiglie recipienti-misura
In vigore dal 6 lug 1976
Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:
1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-9