Art. 18 · Modalità di applicazione delle sanzioni
Titolo III

Art. 18

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Modalità di applicazione delle sanzioni

In vigore dal 6 lug 1976
Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-18