Art. 14 · Marchio del fabbricante
Titolo II

Art. 14

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Marchio del fabbricante

In vigore dal 6 lug 1976
I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dello Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee. L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451#art-14