Art. 28
Principi per l’applicazione dello strumento della separazione di attività e passività, dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e dello strumento dell’impresa-ponte
In vigore dal 27 nov 2024
Principi per l’applicazione dello strumento della separazione di attività e passività, dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e dello strumento dell’impresa-ponte
1. Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi l’, paragrafi 5 e 6, e l’, le autorità di risoluzione abbiano il potere di utilizzare lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e lo strumento dell’impresa-ponte senza ottenere il consenso degli azionisti dell’impresa soggetta a risoluzione o di terzi diversi dall’acquirente o dall’impresa-ponte e senza rispettare gli obblighi procedurali previsti dal diritto societario o dalla legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’.
2. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 5, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente o dall’impresa-ponte vanno a beneficio:
a)
dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, qualora tali azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’impresa soggetta a risoluzione siano stati ceduti dai detentori di tali azioni o titoli all’acquirente o all’impresa-ponte;
b)
dell’impresa soggetta a risoluzione, qualora una parte o la totalità delle attività o passività dell’impresa soggetta a risoluzione siano state cedute all’acquirente o all’impresa-ponte.
3. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 5, eventuali corrispettivi pagati dalla società veicolo per la gestione di attività e passività di cui all’, paragrafo 2, per attività, diritti o passività acquisiti direttamente dall’impresa soggetta a risoluzione vanno a beneficio di quest’ultima. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dalla società veicolo per la gestione di attività e passività.
4. Le cessioni effettuate tramite lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’impresa-ponte sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo III, capo V.
5. Le autorità di risoluzione possono utilizzare lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e lo strumento dell’impresa-ponte più di una volta per effettuare cessioni supplementari, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
6. Gli Stati membri assicurano che l’acquirente o l’impresa-ponte di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso, ove pertinente, ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori e ai sistemi di garanzia delle assicurazioni dell’impresa soggetta a risoluzione, a condizione che tale acquirente o impresa-ponte soddisfi i criteri per l’appartenenza e la partecipazione a detti sistemi.
Qualora non siano soddisfatti tutti i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri, se del caso, provvedono affinché:
a)
l’appartenenza o la partecipazione a sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, borse valori e sistemi di garanzia delle assicurazioni non sia negata per il fatto che l’acquirente o l’impresa-ponte non possiede un rating di un’agenzia di rating del credito o che tale rating non è commisurato ai livelli di rating richiesti per ottenere l’accesso a tali sistemi;
b)
qualora l’acquirente o l’impresa-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori o a un sistema di garanzia delle assicurazioni, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dalle autorità di risoluzione, che non supera i 24 mesi ed è rinnovabile su richiesta dell’acquirente o dell’impresa-ponte all’autorità di risoluzione.
7. Fatto salvo il titolo III, capo V, gli azionisti o i creditori dell’impresa soggetta a risoluzione e altri terzi le cui attività, i cui diritti o le cui passività non sono ceduti tramite lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’impresa-ponte non vantano diritti o crediti su o in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti o su o in relazione all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o all’alta dirigenza dell’impresa-ponte o della società veicolo per la gestione di attività o passività.
Storico versioni
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