Art. 27

Strumento del solvent run-off

In vigore dal 27 nov 2024
Strumento del solvent run-off 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di porre l’impresa soggetta a risoluzione in una procedura di solvent run-off per mettere fine alle sue attività e di vietare all’impresa soggetta a risoluzione di sottoscrivere nuove operazioni di assicurazione e riassicurazione. 2.   Gli Stati membri provvedono a che, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata dall’autorità di vigilanza, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale è stato applicato lo strumento del solvent run-off soddisfi il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE immediatamente dopo l’applicazione di tale strumento. 3.   In caso di revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza, gli Stati membri provvedono a che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta allo strumento del solvent run-off continui a essere soggetta alle norme generali e agli obiettivi della vigilanza assicurativa di cui al titolo I, capo III, della direttiva 2009/138/CE, fino alla cessazione delle sue attività conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. 4.   Le autorità di risoluzione provvedono a che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sia in grado di trattenere personale adeguatamente formato e competente per assicurare il regolare proseguimento delle sue attività assicurative durante il run-off fino alla liquidazione. 5.   Le autorità di risoluzione monitorano, in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza, i flussi di cassa nonché i costi e le spese dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione per preservarne il valore e la commerciabilità. 6.   Le autorità di risoluzione, in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza, valutano le modifiche previste della composizione delle attività, sorvegliano attentamente gli accordi di riassicurazione e impongono revisioni attuariali indipendenti delle riserve e delle riserve tecniche almeno su base trimestrale. 7.   In applicazione dello strumento del solvent run-off, le autorità di risoluzione possono limitare o vietare qualsiasi remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, compresi i pagamenti di dividendi, e possono limitare o vietare qualsiasi pagamento di remunerazione variabile e di benefici pensionistici discrezionali. 8.   Le autorità di risoluzione adottano una decisione di liquidazione di un’impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off non appena si verifica una delle situazioni seguenti: a) la totalità o la sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell’impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sono vendute a un acquirente terzo; b) le attività dell’impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sono completamente liquidate e le sue passività sono completamente assolte. 9.   Se è utilizzato lo strumento del solvent run-off e se il valore patrimoniale netto dell’impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off è diventato negativo, l’autorità di risoluzione valuta se liquidare l’impresa con procedura ordinaria di insolvenza o se applicare un altro strumento di risoluzione. Nel caso in cui il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE non sia soddisfatto, l’autorità di risoluzione valuta, in stretta collaborazione con l’autorità di vigilanza, se l’impresa debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o se debba essere applicato un altro strumento di risoluzione.
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