Art. 29

Obblighi procedurali relativi alla vendita dell’attività d’impresa, di attività, di diritti o di passività nella risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi procedurali relativi alla vendita dell’attività d’impresa, di attività, di diritti o di passività nella risoluzione 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, qualora le autorità di risoluzione tentino di applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o di vendere un’impresa-ponte o le sue attività, i suoi diritti o le sue passività, l’impresa soggetta a risoluzione, l’impresa-ponte o le attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà interessati siano commercializzati conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente. 2.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 è conforme ai requisiti seguenti: a) è improntata alla massima trasparenza e non rappresenta in modo sostanzialmente errato le attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà dell’impresa o dell’impresa-ponte che l’autorità di risoluzione intende cedere; b) non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti; c) è immune da qualsiasi conflitto di interessi; d) non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente; e) tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell’azione di risoluzione; f) mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione. Tali requisiti non ostano a che le autorità di risoluzione sollecitino determinati acquirenti potenziali. Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o dell’impresa-ponte che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 può essere ritardata in conformità dell’, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento. 3.   Le autorità di risoluzione possono adottare la decisione motivata di non rispettare i requisiti concernenti la commercializzazione qualora accertino che l’ottemperanza ai requisiti di cui al paragrafo 2 potrebbe compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.
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