Art. 30
Strumento della separazione di attività e passività
In vigore dal 27 nov 2024
Strumento della separazione di attività e passività
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione o di un’impresa-ponte a uno o più società veicolo per la gestione di attività e passività.
2. Ai fini dello strumento della separazione di attività e passività, per società veicolo per la gestione di attività e passività si intende una persona giuridica che:
a)
è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione e
b)
è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti e le passività di una o più imprese soggette a risoluzione o di un’impresa-ponte.
3. La società veicolo per la gestione di attività e passività gestisce i portafogli ad essa ceduti al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita o la liquidazione ordinata.
4. Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento della società veicolo per la gestione di attività e passività sia conforme ai requisiti seguenti:
a)
l’autorità di risoluzione interessata ha approvato gli atti costitutivi della società veicolo per la gestione di attività e passività;
b)
in base all’assetto proprietario della società veicolo per la gestione di attività e passività, l’autorità di risoluzione interessata nomina o approva l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza della società veicolo;
c)
l’autorità di risoluzione interessata approva la remunerazione dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne specifica le responsabilità;
d)
l’autorità di risoluzione interessata approva la strategia e il profilo di rischio della società veicolo per la gestione di attività e passività.
5. Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 1 di cedere attività, diritti o passività solo in combinazione con altri strumenti di risoluzione e qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
a)
la situazione del particolare mercato per le attività, i diritti o le passività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;
b)
tale cessione è necessaria per facilitare l’uso dello strumento del solvent run-off o per garantire il corretto funzionamento dell’impresa soggetta a risoluzione o dell’impresa-ponte;
c)
tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.
6. Nell’applicare lo strumento della separazione di attività e passività, le autorità di risoluzione, conformemente all’ e conformemente alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività alla società veicolo per la gestione di attività e passività. Il corrispettivo può avere un valore nominale o negativo.
7. Se le autorità di risoluzione hanno applicato lo strumento dell’impresa-ponte, le società veicolo per la gestione di attività e passività possono, a seguito dell’applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall’impresa-ponte.
8. Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese attività, diritti o passività dell’impresa soggetta a risoluzione a una o più società veicolo per la gestione di attività e passività e ritrasferire attività, diritti o passività da una o più società veicolo all’impresa soggetta a risoluzione in una delle seguenti situazioni:
a)
la possibilità di ritrasferire le attività, i diritti o le passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
b)
le attività, i diritti o le passività non rientrano nelle classi di attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali attività, diritti o passività.
In entrambi i casi di cui al primo comma, lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.
L’impresa soggetta a risoluzione è obbligata a riprendere le attività, i diritti o le passività ceduti conformemente al primo comma, lettere a) e b).
9. Gli obiettivi di una società veicolo per la gestione di attività e passività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’impresa soggetta a risoluzione. I membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell’alta dirigenza della società veicolo per la gestione di attività e passività non sono responsabili nei confronti di tali azionisti o creditori per atti od omissioni nell’esercizio delle loro funzioni, a meno che tali atti od omissioni implichino negligenze gravi o colpa grave ai sensi del diritto nazionale che abbiano pregiudicato direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di una società veicolo per la gestione di attività e passività e dei membri del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o della sua alta dirigenza per atti e omissioni nell’esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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