Art. 30

Strumento della separazione di attività e passività

In vigore dal 27 nov 2024
Strumento della separazione di attività e passività 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione o di un’impresa-ponte a uno o più società veicolo per la gestione di attività e passività. 2.   Ai fini dello strumento della separazione di attività e passività, per società veicolo per la gestione di attività e passività si intende una persona giuridica che: a) è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione ed è controllata dall’autorità di risoluzione e b) è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti e le passività di una o più imprese soggette a risoluzione o di un’impresa-ponte. 3.   La società veicolo per la gestione di attività e passività gestisce i portafogli ad essa ceduti al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita o la liquidazione ordinata. 4.   Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento della società veicolo per la gestione di attività e passività sia conforme ai requisiti seguenti: a) l’autorità di risoluzione interessata ha approvato gli atti costitutivi della società veicolo per la gestione di attività e passività; b) in base all’assetto proprietario della società veicolo per la gestione di attività e passività, l’autorità di risoluzione interessata nomina o approva l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza della società veicolo; c) l’autorità di risoluzione interessata approva la remunerazione dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne specifica le responsabilità; d) l’autorità di risoluzione interessata approva la strategia e il profilo di rischio della società veicolo per la gestione di attività e passività. 5.   Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 1 di cedere attività, diritti o passività solo in combinazione con altri strumenti di risoluzione e qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: a) la situazione del particolare mercato per le attività, i diritti o le passività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari; b) tale cessione è necessaria per facilitare l’uso dello strumento del solvent run-off o per garantire il corretto funzionamento dell’impresa soggetta a risoluzione o dell’impresa-ponte; c) tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione. 6.   Nell’applicare lo strumento della separazione di attività e passività, le autorità di risoluzione, conformemente all’ e conformemente alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività alla società veicolo per la gestione di attività e passività. Il corrispettivo può avere un valore nominale o negativo. 7.   Se le autorità di risoluzione hanno applicato lo strumento dell’impresa-ponte, le società veicolo per la gestione di attività e passività possono, a seguito dell’applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall’impresa-ponte. 8.   Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese attività, diritti o passività dell’impresa soggetta a risoluzione a una o più società veicolo per la gestione di attività e passività e ritrasferire attività, diritti o passività da una o più società veicolo all’impresa soggetta a risoluzione in una delle seguenti situazioni: a) la possibilità di ritrasferire le attività, i diritti o le passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione; b) le attività, i diritti o le passività non rientrano nelle classi di attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali attività, diritti o passività. In entrambi i casi di cui al primo comma, lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste. L’impresa soggetta a risoluzione è obbligata a riprendere le attività, i diritti o le passività ceduti conformemente al primo comma, lettere a) e b). 9.   Gli obiettivi di una società veicolo per la gestione di attività e passività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’impresa soggetta a risoluzione. I membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell’alta dirigenza della società veicolo per la gestione di attività e passività non sono responsabili nei confronti di tali azionisti o creditori per atti od omissioni nell’esercizio delle loro funzioni, a meno che tali atti od omissioni implichino negligenze gravi o colpa grave ai sensi del diritto nazionale che abbiano pregiudicato direttamente i diritti di tali azionisti o creditori. Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di una società veicolo per la gestione di attività e passività e dei membri del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o della sua alta dirigenza per atti e omissioni nell’esercizio delle loro funzioni.
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