Art. 23

Valutazione ai fini della risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione ai fini della risoluzione 1.   Le autorità di risoluzione provvedono a che l’azione di risoluzione sia avviata sulla base di una valutazione equa, prudente e realistica di attività, passività, diritti e obblighi di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e). 2.   Prima di sottoporre a risoluzione un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione previste all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3. 3.   Una volta deciso di sottoporre a risoluzione un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a: a) orientare la decisione sull’adeguata azione di risoluzione da avviare; b) assicurare il rilevamento integrale delle perdite del soggetto al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione; c) orientare la decisione sulla portata della cancellazione o diluizione dei titoli di proprietà; d) orientare la decisione sull’entità della svalutazione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi; e) se è applicato lo strumento dell’impresa-ponte, orientare la decisione su attività, passività, diritti e obblighi o su titoli di proprietà che possono esserle ceduti e la decisione sulla quantificazione dell’eventuale corrispettivo versato all’impresa soggetta a risoluzione o, nel caso, ai detentori dei titoli di proprietà; f) se è applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, orientare la decisione su attività, passività, diritti e obblighi o su titoli di proprietà che possono essere ceduti all’acquirente terzo e orientare l’autorità di risoluzione nell’accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell’. 4.   La valutazione di cui al paragrafo 3 è conforme all’ della direttiva 2009/138/CE. Tuttavia, tale valutazione può, se del caso, essere modulata in funzione del fatto che il presupposto della continuità aziendale dell’impresa interessata non è soddisfatto e in funzione delle circostanze specifiche relative all’uso di strumenti di risoluzione. 5.   Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è proponibile impugnazione ai sensi dell’ solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l’applicazione dello strumento di risoluzione o l’esercizio del potere di risoluzione.
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