Art. 32
Strumento dell’impresa-ponte
In vigore dal 27 nov 2024
Strumento dell’impresa-ponte
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un’impresa-ponte:
a)
azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione;
b)
tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione.
2. Per impresa-ponte s’intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l’autorità di risoluzione o, ove applicabile, un sistema di garanzia delle assicurazioni ed è controllata dall’autorità di risoluzione;
b)
è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti e delle passività di una o più imprese soggette a risoluzione al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione e vendere l’impresa soggetta a risoluzione.
3. Nell’applicare lo strumento dell’impresa-ponte, le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute all’impresa-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dall’impresa soggetta a risoluzione.
4. In seguito all’applicazione dello strumento dell’impresa-ponte, le autorità di risoluzione possono, ove giustificato dalle circostanze, revocare le cessioni eseguite e l’impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le attività, i diritti o le passività, le azioni o altri titoli di proprietà ceduti ove giustificato dalle circostanze del caso, in una delle seguenti situazioni:
a)
la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;
b)
le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.
Il ritrasferimento di cui al primo comma può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite nello strumento mediante il quale era stata effettuata la cessione.
5. In seguito all’applicazione dello strumento dell’impresa-ponte, le autorità di risoluzione possono cedere azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività dall’impresa-ponte a un acquirente terzo.
6. Un’impresa-ponte è considerata una continuazione dell’impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultima in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti.
7. Gli obiettivi dell’impresa-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell’impresa soggetta a risoluzione. I membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell’alta dirigenza dell’impresa-ponte non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali atti od omissioni non implichino negligenze gravi o colpa grave ai sensi del diritto nazionale che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.
Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un’impresa-ponte e del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell’alta dirigenza in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell’esercizio delle proprie funzioni.
Storico versioni
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