Art. 58

Costi e oneri di connessione per gli impianti di produzione di biometano

In vigore dal 13 giu 2024
Costi e oneri di connessione per gli impianti di produzione di biometano 1.   Gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per gli impianti di produzione di biometano in relazione ai costi e agli oneri derivanti dalla loro connessione alle reti di trasporto o di distribuzione. Tale quadro normativo garantisce che: a) i costi e gli oneri di connessione tengano conto del principio «l’efficienza energetica al primo posto» applicabile allo sviluppo della rete a norma dell’ e dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791; b) i costi e gli oneri di connessione siano pubblicati nell’ambito delle procedure per la connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli della presente direttiva e a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001; c) si tenga conto dei principi di trasparenza e non discriminazione, della necessità di quadri finanziari stabili per gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato e dell’esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per potenziare l’uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio, se del caso. 2.   Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, le autorità di regolazione possono tenere conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati da tali gestori per adempiere i loro obblighi e che non sono recuperati direttamente dai costi e dagli oneri di connessione, nella misura in cui i costi corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile.
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