Art. 59
Finanziamento dell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Finanziamento dell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno
1. Se gli Stati membri applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti di trasporto dell’idrogeno a norma dell’, paragrafo 1, e se un progetto di interconnettore di idrogeno non è un progetto d’interesse comune di cui al capo II e all’allegato I, punto 3, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell’autorità di regolazione. Se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta.
2. Se i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno presentano il piano di progetto di cui al paragrafo 1, il piano di progetto e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un’analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri interessati, e di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi.
Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, adottano una decisione congiunta sulla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell’idrogeno per il progetto.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno nel caso in cui non siano applicate tariffe per l’accesso alle reti di trasporto dell’idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.
4. I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno coinvolti concordano su un sistema di compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all’approvazione congiunta delle autorità di regolazione competenti. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, le autorità di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Se le autorità di regolazione competenti non riescono a raggiungere un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all’ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.
5. Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b).
6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.
7. Ulteriori dettagli necessari ai fini dell’attuazione del procedimento esposto nel presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura per rivedere e, se del caso, modificare il sistema di compensazione finanziaria in modo da tenere in considerazione l’evolversi delle tariffe e lo sviluppo delle reti dell’idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1789.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-59