Art. 56
Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno
1. I gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno presentano ogni quattro anni all’autorità di regolazione un piano volto a illustrare l’infrastruttura di rete dell’idrogeno che intendono sviluppare. Il piano è elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, nonché, se del caso, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un’efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell’, che operano nella stessa regione a elaborare un piano comune.
Gli Stati membri che autorizzano una pianificazione comune garantiscono che il piano sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell’idrogeno affrontate nel piano. È eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l’idrogeno.
Gli Stati membri in cui sono elaborati piani distinti per il gas naturale e l’idrogeno assicurano che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno collaborino strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l’efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, ad esempio per la riconversione.
2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno:
a)
include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell’idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell’ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l’uso dell’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori;
b)
tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l’efficienza energetica al primo posto» di cui all’ di tale direttiva quando si prende in considerazione l’espansione della rete di distribuzione dell’idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico;
c)
include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonché sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacità stabilito in conformità della lettera a);
d)
si basa su una procedura consultiva che è aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti;
e)
è pubblicato sul sito web del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno contestualmente all’esito della consultazione dei soggetti interessati ed è trasmesso all’autorità di regolazione, unitamente all’esito della consultazione dei soggetti interessati; tale sito web è aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano così partecipare efficacemente alla consultazione;
f)
è in linea con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull’energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119;
g)
è coerente con il piano di sviluppo della rete per l’idrogeno a livello dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1789 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all’ della presente direttiva.
3. I gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all’elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell’idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta.
4. L’autorità di regolazione valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo. L’autorità di regolazione esamina il piano e può richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell’idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell’, paragrafo 2, lettera f). Riguardo ai piani presentati in relazione alle reti dell’idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell’ o 52, l’autorità di regolazione può astenersi dall’esaminare il piano e formulare raccomandazioni di modifica.
5. Nell’approvare gli oneri specifici ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2024/1789, l’autorità di regolazione tiene conto dell’esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno.
6. Fino al 31 dicembre 2032 e fatte salve le competenze dell’autorità di regolazione nel vigilare sulle norme di accesso alla rete, gli Stati membri possono affidare a un’altra autorità competente il compito di esaminare il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell’idrogeno e di formulare raccomandazioni di modifica di quest’ultimo da parte del gestore della rete di distribuzione dell’idrogeno al fine di garantire la coerenza con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di applicare ai gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno i requisiti di cui all’ a decorrere dal 4 agosto 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1788:oj#art-56