Art. 48

Scambio di informazioni in relazione all'attuazione delle politiche a livello di gruppo nei paesi terzi

In vigore dal 31 mag 2024
Scambio di informazioni in relazione all'attuazione delle politiche a livello di gruppo nei paesi terzi I supervisori, compresa l'AMLA, si informano reciprocamente in merito ai casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli previsti dall' del regolamento (UE) 2024/1624. In tali casi i supervisori possono intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali paesi terzi non consentano l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli di cui all' del regolamento (UE) 2024/1624, i supervisori tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche, procedure e controlli, tra cui il segreto professionale, un livello insufficiente di protezione dei dati e altri vincoli che limitano lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti a tal fine.
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