Art. 49
Collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario
In vigore dal 31 mag 2024
Collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario
1. Gli Stati membri provvedono affinché appositi collegi di supervisione AML/CFT siano istituiti dal supervisore del settore finanziario responsabile dell'impresa madre di un gruppo di enti creditizi o enti finanziari o della sede centrale di un ente creditizio o ente finanziario nelle situazioni seguenti:
a)
quando un ente creditizio o un ente finanziario, ivi compresi gruppi di essi, si è stabilito in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è ubicata la sua sede centrale;
b)
quando un ente creditizio o un ente finanziario di un paese terzo si è stabilito in almeno tre Stati membri.
2. I membri permanenti del collegio sono il supervisore del settore finanziario responsabile dell'impresa madre o della sede centrale, i supervisori del settore finanziario responsabili degli stabilimenti negli Stati membri ospitanti e i supervisori del settore finanziario responsabili dell'infrastruttura negli Stati membri ospitanti a norma dell'.
3. Il presente articolo non si applica nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore.
4. Le attività dei collegi di supervisione AML/CFT sono proporzionate al livello dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto l'ente creditizio o l'ente finanziario o il gruppo, e alla portata delle sue attività transfrontaliere.
5. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario individuino:
a)
tutti gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono stati autorizzati nel loro Stato membro e che hanno stabilimenti in altri Stati membri o in paesi terzi;
b)
tutti gli stabilimenti creati da tali enti creditizi o enti finanziari in altri Stati membri o in paesi terzi;
c)
gli stabilimenti creati nel loro territorio da enti creditizi o enti finanziari di altri Stati membri o di paesi terzi.
6. In situazioni diverse da quelle di cui all', qualora enti creditizi o enti finanziari svolgano attività in altri Stati membri in regime di libera prestazione dei servizi, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro d'origine può invitare i supervisori del settore finanziario di tali Stati membri a partecipare al collegio in qualità di osservatori.
7. Se un gruppo di enti creditizi o enti finanziari include un soggetto obbligato nel settore non finanziario, il supervisore del settore finanziario che istituisce il collegio invita i supervisori di tali soggetti obbligati a partecipare al collegio.
8. Gli Stati membri possono consentire l'istituzione di collegi di supervisione AML/CFT qualora un ente creditizio o un ente finanziario stabilito nell'Unione abbia creato stabilimenti in almeno due paesi terzi. I supervisori del settore finanziario possono invitare i loro omologhi in tali paesi terzi a istituire un simile collegio. I supervisori del settore finanziario che partecipano al collegio concludono un accordo scritto che specifica le condizioni e le procedure della cooperazione e dello scambio di informazioni.
9. Gli Stati membri provvedono affinché i collegi siano utilizzati, tra l'altro, per lo scambio di informazioni, la mutua assistenza o il coordinamento dell'approccio di supervisione al gruppo o all'ente, compresa, se del caso, l'adozione di misure appropriate e proporzionate per far fronte a gravi violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113, rilevate a livello di gruppo o di ente creditizio o ente finanziario ovvero negli stabilimenti creati dal gruppo o dall'ente nella giurisdizione di un supervisore che partecipa al collegio.
10. L'AMLA può partecipare alle riunioni dei collegi di supervisione AML/CFT e ne agevola i lavori conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620. Qualora decida di partecipare alle riunioni di un collegio di supervisione AML/CFT, l'AMLA vi partecipa in qualità di osservatore.
11. I supervisori del settore finanziario possono consentire ai loro omologhi di paesi terzi di partecipare in qualità di osservatori ai collegi di supervisione AML/CFT nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), o qualora gruppi o enti creditizi o enti finanziari dell'Unione operino succursali e filiazioni in tali paesi terzi, a condizione che:
a)
gli omologhi di paesi terzi presentino una richiesta di partecipazione e i membri del collegio concordino con la loro partecipazione, ovvero che i membri del collegio convengano di invitare tali omologhi di paesi terzi;
b)
siano rispettate le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda i trasferimenti di dati;
c)
gli omologhi di paesi terzi firmino l'accordo scritto di cui al paragrafo 8, terza frase, e condividano in seno al collegio le informazioni pertinenti di cui dispongono per la supervisione degli enti creditizi o enti finanziari o del gruppo;
d)
le informazioni comunicate siano soggette a garanzie in ordine agli obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all', paragrafo 1, e siano utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento dei compiti di supervisione da parte dei supervisori del settore finanziario partecipanti o degli omologhi di paesi terzi.
Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario che istituiscono i collegi effettuino una valutazione del rispetto delle condizioni di cui al primo comma e la trasmettano ai membri permanenti del collegio. Tale valutazione è effettuata prima che l'omologo del paese terzo sia autorizzato a partecipare al collegio e può essere ripetuta in seguito se necessario. I supervisori del settore finanziario degli Stati membri d'origine possono chiedere il sostegno dell'AMLA per l'esecuzione di tale valutazione.
12. Se ritenuto necessario dai membri permanenti del collegio, possono essere invitati osservatori supplementari, a condizione che siano rispettati gli obblighi di riservatezza. Tra gli osservatori possono figurare le autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE che agisce conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (43), nonché le autorità europee di vigilanza e le FIU.
13. I membri di un collegio, qualora siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, possono rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente all' del regolamento (UE) 2024/1620.
14. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:
a)
le condizioni generali per il funzionamento, in funzione del rischio, dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario, compresi i termini della cooperazione tra i membri permanenti e con gli osservatori, e il funzionamento operativo di tali collegi;
b)
il modello di accordo scritto che i supervisori del settore finanziario devono firmare a norma del paragrafo 8;
c)
eventuali misure aggiuntive che i collegi devono attuare quando i gruppi comprendono soggetti obbligati nel settore non finanziario;
d)
condizioni per la partecipazione dei supervisori del settore finanziario di paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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