Art. 29
Mezzi di ricorso
In vigore dal 14 mag 2024
Mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva, le decisioni di rifiutare l'autorizzazione di cui all', paragrafo 5, primo comma, o le decisioni adottate ai sensi dell' che riguardano individualmente i richiedenti possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o riesame, in fatto e in diritto, dinanzi a un'autorità giurisdizionale.
2. Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e nel caso della verifica giudiziaria di cui all', paragrafi 3 e 5, gli Stati membri garantiscono l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali necessarie per garantire l'accesso effettivo alla giustizia. Tale assistenza e rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o della richiesta di revisione, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionali per conto del richiedente.
L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.
3. Gli Stati membri possono decidere di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite se:
a)
il richiedente dispone delle risorse necessarie; o
b)
si ritiene che il ricorso o la revisione non abbia prospettive concrete di successo, in particolare nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato.
Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso o la revisione non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano concesse soltanto mediante avvocati o altri consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e rappresentare i richiedenti o mediante organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite.
4. Gli Stati membri possono altresì:
a)
imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite;
b)
prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai richiedenti sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.
5. Fatto salvo l', paragrafo 2, della presente direttiva gli Stati membri possono richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente durante la procedura di protezione internazionale in conformità al regolamento (UE) 2024/1348 o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.
6. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.
Storico versioni
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