Art. 28
Vittime di tortura e di violenza
In vigore dal 14 mag 2024
Vittime di tortura e di violenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che siano state oggetto di tratta, o che abbiano subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza psicologica, fisica o sessuale, ivi incluse le violenze a matrice sessuale, di genere, razziale o religiosa, ricevano il trattamento e l'assistenza necessari sul piano medico e psicologico, tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione e consulenza, ove necessario, per il danno provocato da tali atti. A tali persone è fornita, se necessario, una traduzione orale conformemente all', paragrafo 2, lettera c).
L'accesso a tale trattamento e assistenza è fornito nel più breve tempo possibile una volta individuate le esigenze di tali persone.
2. Coloro che si occupano delle persone di cui al paragrafo 1, compresi gli operatori sanitari, hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze di tali persone e ai trattamenti adeguati, tra cui gli opportuni servizi di riabilitazione. Essi sono inoltre soggetti, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale e dai codici etici professionali applicabili, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività.
Storico versioni
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