Art. 19
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria
In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza dal momento in cui fanno domanda di protezione internazionale in conformità dell' del regolamento (UE) 2024/1348.
2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria ricevuta a norma dell' assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti, ne tuteli la salute fisica e mentale e rispetti i loro diritti conformemente alla Carta.
Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita adeguata di cui al primo comma sia soddisfatta nella specifica situazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari nonché in relazione alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata ai sensi del paragrafo 2.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza qualora i richiedenti dispongano di risorse sufficienti a tal fine, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono altresì obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi dell'assistenza sanitaria ricevuta qualora i richiedenti dispongano di mezzi sufficienti a tal fine, salvo laddove l'assistenza sanitaria sia fornita gratuitamente ai cittadini di tali Stati membri.
5. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti per coprire i costi delle condizioni materiali di accoglienza o dell'assistenza sanitaria ricevuta a norma del paragrafo 4 all'epoca in cui al richiedente era stata garantita un'adeguata qualità di vita, gli Stati membri possono esigere dal richiedente il rimborso dei costi di tali condizioni materiali di accoglienza o di tale assistenza sanitaria.
6. Quando valutano le risorse del richiedente, quando impongono a un richiedente di sostenere o di contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria ricevuta e quando esigano dal richiedente un rimborso dei costi a norma del paragrafo 5, gli Stati membri rispettano il principio di proporzionalità. Gli Stati membri tengono altresì conto delle circostanze individuali del richiedente e della necessità di rispettare la sua dignità o integrità personale, comprese le sue esigenze di accoglienza particolari.
7. Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato sulla base dei livelli stabiliti dallo Stato membro interessato, in base al diritto o alla prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini. Gli Stati membri informano di conseguenza la Commissione e l'Agenzia per l'asilo in merito a tali livelli. Gli Stati membri possono accordare ai richiedenti un trattamento meno favorevole di quello che accordano ai loro cittadini, in particolare nei casi in cui un sostegno materiale è interamente o parzialmente fornito in natura o quando i livelli applicati ai cittadini sono intesi ad assicurare un tenore di vita più elevato di quello prescritto per i richiedenti ai sensi della presente direttiva.
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