Art. 27
Minori non accompagnati
In vigore dal 14 mag 2024
Minori non accompagnati
1. Se la domanda è stata fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale vi sono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, gli Stati membri designano:
a)
una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma della presente direttiva fino alla nomina di un rappresentante;
b)
un rappresentante non appena possibile e non oltre i 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta la domanda.
Il rappresentante e la persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante incontrano il minore non accompagnato e tengono conto delle opinioni del minore stesso riguardo alle sue esigenze.
Ove uno Stato membro abbia valutato che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, tale Stato membro non è tenuto a nominare un rappresentante o a designare una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante in conformità, rispettivamente, del primo o del secondo comma.
Gli Stati membri includono nei rispettivi piani di emergenza di cui all' le misure da adottare per garantire la nomina di rappresentanti e la designazione di persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti in conformità del presente articolo nei casi in cui essi debbano far fronte a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati.
Qualora l'attuazione delle misure di cui al quarto comma non sia sufficiente a rispondere a un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati, o in altre situazioni eccezionali, la nomina dei rappresentanti può essere ritardata di 10 giorni e il numero di minori non accompagnati per ciascun rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50.
Quando applicano il quinto comma, gli Stati membri ne informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo.
I doveri del rappresentante e della persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante cessano qualora le autorità competenti, in seguito alla valutazione dell'età di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, non presumano la minore età del richiedente o ritengano che il richiedente non sia un minore, oppure qualora il richiedente non sia più un minore non accompagnato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante sia immediatamente informata di una domanda di protezione internazionale fatta da un minore non accompagnato, nonché di ogni fatto pertinente relativo al minore. Le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono designate come persone idonee a fungere temporaneamente da rappresentanti. Il minore non accompagnato è informato immediatamente della designazione di una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante.
3. Quando un'organizzazione è nominata come rappresentante o è designata come persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante, essa designa una persona fisica per assolvere i compiti del rappresentante nei confronti del minore non accompagnato in conformità della presente direttiva;
4. Il rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere la stessa persona alla quale si fa riferimento all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348.
5. Le autorità competenti informano immediatamente:
a)
il minore non accompagnato in merito alla designazione di un suo rappresentante e alle modalità per formalizzare una denuncia contro tale rappresentante in condizioni di riservatezza e sicurezza, in maniera adeguata all'età e in modo tale da garantire che il minore comprenda tale informazione;
b)
l'autorità competente a fornire le condizioni di accoglienza in merito alla nomina di un rappresentante per il minore non accompagnato; nonché
c)
il rappresentante in merito ai fatti pertinenti relativi al minore non accompagnato.
6. Il rappresentante o la persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità, in particolare laddove le autorità competenti ritengano che il rappresentante o la persona non abbia svolto in modo adeguato i propri compiti.
Le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono nominate come rappresentanti o designate come persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti.
7. Gli Stati membri affidano a una persona fisica nominata come rappresentante o designata come una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, di non più di 30 minori non accompagnati contemporaneamente, al fine di garantire che tale persona sia in grado di esercitare la propria funzione in modo efficace.
8. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano autorità amministrative o giurisdizionali o altri soggetti incaricati di controllare l'adeguato svolgimento dei compiti da parte dei rappresentanti e delle persone idonee a fungere temporaneamente da rappresentante, anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e di tali persone designate onde individuare potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Dette autorità amministrative o giurisdizionali o altri soggetti esaminano le denunce formalizzate da minori non accompagnati nei confronti dei loro rappresentanti nominati o persone designate.
9. I minori non accompagnati che fanno domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio di uno Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è esaminata sino al momento in cui sono obbligati a lasciare detto Stato membro, sono alloggiati:
a)
presso familiari adulti;
b)
presso una famiglia affidataria;
c)
in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;
d)
in altri alloggi idonei per i minori.
Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore, come prescrive l', paragrafo 2.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.
10. Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia stata fatta una domanda di protezione internazionale, sempre tutelando l'interesse superiore di tale minore non accompagnato. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se tali parenti sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.
Storico versioni
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