Art. 8

Assegnazione dei richiedenti a una zona geografica

In vigore dal 14 mag 2024
Assegnazione dei richiedenti a una zona geografica 1.   Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una zona geografica all'interno del proprio territorio, nella quale essi possono circolare liberamente per la durata della procedura di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1348. 2.   Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una zona geografica all'interno del proprio territorio a norma del paragrafo 1 solo al fine di garantire un trattamento rapido, efficiente ed efficace delle domande in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 o ai fini della distribuzione geografica di tali richiedenti, tenendo conto delle capacità delle zone geografiche interessate. Gli Stati membri informano i richiedenti, a norma dell'articolo, 5 in merito alla loro assegnazione a una zona geografica, precisando altresì i confini geografici di tale zona. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano effettivamente beneficiare dei diritti loro spettanti in virtù della presente direttiva e delle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale nella zona geografica cui sono assegnati. Tale zona geografica è sufficientemente ampia, consente l'accesso alle infrastrutture pubbliche necessarie e non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata dei richiedenti. 4.   Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare decisioni amministrative ai fini del paragrafo 1. 5.   Gli Stati membri, su richiesta del richiedente, autorizzano quest'ultimo a lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica. Qualora un richiedente lasci la zona geografica senza autorizzazione, lo Stato membro non applica sanzioni diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa preventivamente le autorità competenti. 6.   Qualora sia stato accertato, anche a seguito della domanda di ricorso o riesame da parte di un richiedente a norma dell', che a quest'ultimo non è stato garantito di poter effettivamente beneficiare dei diritti conferitigli dalla presente direttiva o delle garanzie procedurali nell'ambito della procedura di protezione internazionale nella zona geografica, l'assegnazione del richiedente a tale zona geografica cessa di applicarsi. 7.   Prima di applicare il presente articolo, lo Stato membro interessato stabilisce le condizioni della sua applicazione nel diritto interno e ne informa la Commissione e l'Agenzia per l'asilo a norma del capo 5 del regolamento (UE) 2021/2303.
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