Art. 31

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

In vigore dal 14 mag 2024
Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo 1.   Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. Gli Stati membri tengono conto delle norme operative disponibili e non vincolanti, degli indicatori, degli orientamenti o delle migliori pratiche sulle condizioni di accoglienza elaborati dall'Agenzia per l'asilo conformemente all' del regolamento (UE) 2021/2303, fatta salva la competenza degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi di accoglienza in conformità della presente direttiva. 2.   I sistemi di accoglienza degli Stati membri sono sottoposti al meccanismo di monitoraggio di cui al capo 5 del regolamento (UE) 2021/2303.
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