Art. 13
Trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
In vigore dal 14 mag 2024
Trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari
1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che hanno esigenze di accoglienza particolari costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali.
Nei casi in cui il trattenimento dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari metterebbe a grave rischio la loro salute fisica e mentale, tali richiedenti non sono trattenuti.
Ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, trattenuti, gli Stati membri assicurano controlli periodici e prestano un sostegno tempestivo e adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista della salute fisica e mentale.
2. Di norma, i minori non sono trattenuti. Essi sono collocati in alloggi idonei a norma degli .
Di norma si ricorre ad alternative adeguate al trattenimento per le famiglie con minori, conformemente al principio dell'unità familiare. Tali famiglie sono collocate in alloggi adatti alle loro esigenze.
In circostanze eccezionali, come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore a norma dell', i minori possono essere trattenuti:
a)
nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o
b)
nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento tuteli il minore.
A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile. I minori non sono mai trattenuti in carcere o in un'altra struttura utilizzata a fini di contrasto. Ogni sforzo è compiuto perché essi non siano trattenuti e siano collocati in strutture idonee per i minori.
L'interesse superiore del minore, di cui all', deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri.
I minori trattenuti hanno il diritto all'istruzione a norma dell', tranne quando impartire loro un'istruzione abbia un valore limitato in ragione della durata molto breve del loro trattenimento. Tali minori hanno inoltre la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età.
3. Quando i minori non accompagnati sono trattenuti, è fornita loro una sistemazione in strutture atte ad accogliere minori non accompagnati. Tali strutture sono dotate di personale qualificato per salvaguardare i diritti dei minori non accompagnati e soddisfare le loro esigenze.
Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.
4. Alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne assicuri l'intimità.
Alle famiglie trattenute con minori è fornita una sistemazione in strutture di trattenimento adattate alle esigenze dei minori.
5. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti di sesso maschile e femminile trattenuti alloggino in sistemazioni separate, salvo laddove i richiedenti trattenuti siano familiari e tutti gli interessati acconsentano a venire alloggiati insieme.
Si possono applicare eccezioni al primo comma anche per l'uso degli spazi comuni destinati ad attività ricreative o sociali, compresa la fornitura dei pasti.
6. Se il richiedente è trattenuto in un posto di frontiera o in una zona di transito, fatti salvi i casi di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3, primo comma, al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile. Gli Stati membri dispongono di strutture e risorse sufficienti per garantire che le deroghe di cui al presente paragrafo siano applicate solo in situazioni eccezionali. Quando applicano tali deroghe, gli Stati membri ne informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo.
Storico versioni
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