Art. 16

Scolarizzazione e istruzione dei minori

In vigore dal 14 mag 2024
Scolarizzazione e istruzione dei minori 1.   Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori pari accesso all'istruzione rispetto ai propri cittadini e a condizioni simili, finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di tali minori o dei loro genitori. Occorre tener conto delle esigenze specifiche dei minori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto del minore all'istruzione e l’accesso all'assistenza sanitaria. L'istruzione dei minori è di norma integrata con quella dei cittadini degli Stati membri ed è di pari qualità. Gli Stati membri garantiscono la continuità dell’istruzione dei minori finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età. 2.   Gli Stati membri concedono quanto prima ai minori di cui al paragrafo 1 l'accesso a un sistema educativo e non ritardano la concessione di tale accesso di oltre due mesi dalla data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale, tenendo conto delle vacanze scolastiche. Gli Stati membri provvedono all'istruzione nell'ambito del sistema educativo ordinario. A titolo temporaneo e per un periodo massimo di un mese, gli Stati membri possono tuttavia provvedere a tale istruzione al di fuori del sistema educativo ordinario. Sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, ai minori, se necessari per agevolarne l'accesso e la partecipazione al sistema educativo ordinario. 3.   Qualora l'accesso al sistema educativo ordinario non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro interessato offre altre modalità d'insegnamento conformemente al proprio diritto e alla propria prassi nazionali.
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