Art. 26

Minori

In vigore dal 14 mag 2024
Minori 1.   L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva che possono riguardare i minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. 2.   Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) la possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai trascorsi del minore e all'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza; c) le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani; d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, nonché attività all'aria aperta, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), e dispongano, ove necessario, del materiale scolastico. 4.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti responsabili per loro e per i fratelli minori non coniugati, per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione. 6.   Le persone che si occupano di minori, compresi i rappresentanti e le persone idonee a fungere provvisoriamente da rappresentanti in conformità dell' non hanno precedenti di reati che coinvolgano minori o di reati che comportino seri dubbi sulla loro capacità di assumere un ruolo di responsabilità per quanto riguarda i minori, ricevono una specifica e continua formazione iniziale in merito ai diritti e alle esigenze dei minori, anche in relazione alle norme di protezione dei minori eventualmente applicabili, e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.
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