Art. 11
Garanzie per i richiedenti trattenuti
In vigore dal 14 mag 2024
Garanzie per i richiedenti trattenuti
1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all', paragrafo 4.
Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all', paragrafo 4, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.
2. Il trattenimento dei richiedenti è disposto per iscritto dall'autorità giurisdizionale o amministrativa. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa, oltre ai motivi per i quali non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.
3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento, d'ufficio o su domanda del richiedente, o entrambi. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è conclusa il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni a decorrere dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, tale verifica è conclusa il più rapidamente possibile, tenendo conto delle circostanze di ogni caso specifico, e non più tardi di 15 giorni, o, in situazioni eccezionali, 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento.
Laddove la verifica in sede giudiziaria di cui al primo comma, effettuata d'ufficio, non sia conclusa entro 21 giorni dall'inizio del trattenimento, oppure, nel caso in cui sia effettuata su domanda del richiedente, non sia conclusa entro 21 giorni dall'avvio del relativo procedimento, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.
4. I richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per impugnare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.
5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.
Fatto salvo il primo comma, il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari.
Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.
6. Nei casi di verifica in sede giudiziaria del provvedimento di trattenimento di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali in conformità delle condizioni stabilite all'.
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