Art. 33

Personale e risorse

In vigore dal 14 mag 2024
Personale e risorse 1.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che il personale delle autorità competenti e delle organizzazioni direttamente responsabili dell’attuazione della presente direttiva abbia ricevuto la necessaria formazione riguardo alle esigenze dei richiedenti, compresi i minori. A tal fine, gli Stati membri includono nella formazione del proprio personale le parti fondamentali e pertinenti, relative alle condizioni di accoglienza e allo strumento per l’individuazione dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, del programma europeo in materia di asilo sviluppato dall’Agenzia per l’asilo. 2.   Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie, compresi il personale, i traduttori e gli interpreti necessari, per l’attuazione della presente direttiva, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali nel numero di richiedenti. Ove le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile o internazionali partecipino all’attuazione della presente direttiva, esse ricevono le risorse necessarie.
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