Art. 32

Piani di emergenza

In vigore dal 14 mag 2024
Piani di emergenza 1.   Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza, in consultazione con le autorità locali e regionali, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali, se del caso. Il piano di emergenza definisce le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti conformemente alla presente direttiva nei casi in cui lo Stato membro debba far fronte a un numero sproporzionato di richiedenti protezione internazionale, in particolare di minori non accompagnati. Il piano di emergenza comprende altresì le misure volte a far fronte alle situazioni di cui all', paragrafo 10, lettera b), nel più breve tempo possibile. 2.   Il piano di emergenza di cui al paragrafo 1 tiene conto delle specifiche circostanze nazionali, utilizzando un modello che sarà elaborato dall'Agenzia per l'asilo, e comunicato a detta Agenzia al più tardi entro il 12 aprile 2025. Tale piano è sottoposto a riesame se necessario in seguito al mutamento delle circostanze e almeno ogni tre anni e, qualora venga aggiornato, è trasmesso all’Agenzia per l’asilo. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Agenzia per l’asilo ogniqualvolta il proprio piano di emergenza è attivato. 3.   Gli Stati membri forniscono all’Agenzia per l’asilo, su sua richiesta, informazioni sui loro piani di emergenza di cui al paragrafo 1 e l’Agenzia per l’asilo assiste gli Stati membri, con il loro accordo, nell’elaborazione e nella revisione dei loro piani di emergenza.
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