Art. 8

Garanzie procedurali

In vigore dal 24 apr 2024
Garanzie procedurali 1.   Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto. 2.   Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico, tengono conto delle specifiche circostanze del caso e rispettano il principio di proporzionalità, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione. Tali decisioni sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui l’interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo. 3.   Il termine per l’adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 2, può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate connesse alla complessità della domanda, mediante notifica o comunicazione al richiedente conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. 4.   Il periodo di cui all’, paragrafo 3, terzo comma, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate.
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