Art. 9
Accesso all’informazione
In vigore dal 24 apr 2024
Accesso all’informazione
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta, al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro:
a)
informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili;
b)
informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, tra cui i mezzi di ricorso disponibili, dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, nonché informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto nazionale.
Storico versioni
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