Art. 10
Diritti da pagare
In vigore dal 24 apr 2024
Diritti da pagare
Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L’importo dei diritti richiesti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato né eccessivo. Se a pagare i diritti per il trattamento delle domande è il datore di lavoro, questi non è autorizzato a recuperarli dal cittadino di paese terzo.
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