Art. 12

Diritto alla parità di trattamento

In vigore dal 24 apr 2024
Diritto alla parità di trattamento 1.   I lavoratori dei paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano almeno per quanto concerne: a) le condizioni di impiego e di lavoro, tra cui quelle riguardanti la retribuzione, il licenziamento, gli orari di lavoro, i congedi e le ferie e la parità di trattamento di uomini e donne nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; b) il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità al diritto e alla prassi nazionali dello Stato membro, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, quali i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; c) l’istruzione e la formazione professionale; d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili; e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004; f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato; g) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, incluse le procedure per ottenere l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e privata conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell’Unione e nazionale; h) i servizi di consulenza e le informazioni forniti dai centri per l’impiego. 2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento: a) in ordine al paragrafo 1, lettera c): i) restringendone l’applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa e sono registrati come disoccupati; ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva (UE) 2016/801; iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti; iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l’accesso all’università, all’istruzione e formazione post-secondaria e all’istruzione e formazione professionale che non sia direttamente collegata all’attività lavorativa specifica; b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne le prestazioni familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto; c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di paese terzo per i quali il lavoratore di paese terzo chieda le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato; d) in ordine al paragrafo 1, lettera g): i) limitandone l’applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un’attività lavorativa; ii) limitando l’accesso all’edilizia, ad eccezione della locazione della residenza privata, nei limiti previsti dal diritto nazionale. 3.   Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall’attività lavorativa o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro. 4.   I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti residenti in un paese terzo e i cui diritti derivano dai lavoratori in questione ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull’occupazione precedente di tali lavoratori e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.
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