Art. 11
Diritti derivanti dal permesso unico
In vigore dal 24 apr 2024
Diritti derivanti dal permesso unico
1. Durante il suo periodo di validità, il permesso unico rilasciato autorizza il titolare quanto meno a:
a)
entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l’ingresso conformemente al diritto nazionale;
b)
accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dal diritto nazionale;
c)
svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata dal permesso unico conformemente al diritto nazionale;
d)
essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva, di altro diritto dell’Unione o del diritto nazionale.
2. Gli Stati membri consentono al titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro. Gli Stati membri possono subordinare il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro a una delle condizioni di cui al paragrafo 3.
3. Durante il periodo di validità di un permesso unico, gli Stati membri possono:
a)
esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, secondo le procedure previste dal diritto nazionale;
b)
esigere che un cambiamento di datore di lavoro sia subordinato a una verifica della situazione del mercato del lavoro se lo Stato membro interessato effettua verifiche della situazione del mercato del lavoro per le domande di permesso unico;
c)
esigere un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro. Il periodo minimo di cui al primo comma, lettera c), non supera la durata del contratto di lavoro o il periodo di validità del permesso. In ogni caso, tale periodo non supera i sei mesi.
Gli Stati membri autorizzano un titolare di permesso unico a cambiare datore di lavoro prima della scadenza di tale periodo minimo in casi debitamente giustificati di grave violazione delle condizioni e termini del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Qualora lo Stato membro esiga che un cambiamento di datore di lavoro sia notificato conformemente al primo comma, lettera a), il diritto del titolare di un permesso unico di cambiare datore di lavoro può essere sospeso per un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la notifica alle autorità nazionali competenti. Durante tale periodo le autorità nazionali competenti possono verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), a seconda dei casi, e anche verificare se continuino ad essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale. Lo Stato membro può opporsi al cambiamento di datore di lavoro entro 45 giorni.
4. La disoccupazione non costituisce di per sé motivo di revoca di un permesso unico a condizione che:
a)
il periodo totale di disoccupazione non superi i tre mesi durante il periodo di validità di un permesso unico o i sei mesi se il cittadino di paese terzo è titolare del permesso unico da più di due anni;
b)
l’inizio e, se del caso, la fine di un periodo di disoccupazione siano notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato conformemente alle procedure nazionali applicabili
In deroga al primo comma, lettera a), lo Stato membro può consentire che il titolare di un permesso unico sia disoccupato per un periodo di tempo più lungo.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri stabiliscono se la notifica alle autorità competenti è effettuata dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo.
Per periodi di disoccupazione superiori a tre mesi, gli Stati membri possono esigere che i titolari del permesso unico dimostrino di disporre di risorse sufficienti per mantenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
Qualora il titolare di un permesso unico disoccupato trovi un nuovo datore di lavoro entro il periodo di disoccupazione consentito di cui al presente paragrafo, e uno Stato membro subordini l’inizio del nuovo lavoro a una qualsiasi delle condizioni stabilite al paragrafo 3, lo Stato membro consente al titolare del permesso unico di soggiornare nel suo territorio fino a quando le autorità competenti non abbiano verificato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 anche se il periodo di disoccupazione consentito è scaduto.
5. Qualora la validità del permesso unico scada durante la procedura di rinnovo, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare nel loro territorio come se tale cittadino di paese terzo fosse un titolare di permesso unico fino a quando le autorità competenti non avranno adottato una decisione in merito alla domanda di rinnovo.
6. Qualora, conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro stabilisca che vi sono fondati motivi per ritenere che il titolare del permesso unico abbia subito condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali definite all’, lettera i), della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), gli Stati membri prorogano di tre mesi il periodo di disoccupazione consentito di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Storico versioni
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