Art. 7

Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa

In vigore dal 24 apr 2024
Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall’attività lavorativa 1.   Quando rilasciano permessi di soggiorno per fini diversi dall’attività lavorativa ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano le informazioni relative al permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso. Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso di soggiorno ha il diritto di verificare le informazioni supplementari contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione. 2.   Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1233:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo