Art. 4

Procedura unica di domanda

In vigore dal 24 apr 2024
Procedura unica di domanda 1.   La domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro del cittadino di paese terzo. In alternativa, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate indifferentemente da uno dei due. 2.   La domanda di permesso unico è presa in considerazione ed esaminata qualora il cittadino di paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. Uno Stato membro può anche accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, le domande di permesso unico presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel suo territorio. 3.   Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro. 4.   A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario per ottenere un permesso unico. 5.   Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.
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