Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE;
2)
«lavoratore di paese terzo»: un cittadino di paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro conformemente al diritto, agli accordi collettivi o alla prassi nazionali;
3)
«permesso unico»: un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;
4)
«procedura unica di domanda»: una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo, volta all’adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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