Art. 1

Oggetto

In vigore dal 24 apr 2024
Oggetto 1.   La presente direttiva stabilisce: a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status; b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell’ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro. 2.   La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, TFUE.
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