Art. 6
Permesso unico
In vigore dal 24 apr 2024
Permesso unico
1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell’allegato del medesimo regolamento.
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro e retribuzione) in formato cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), punto 20, del relativo allegato. Conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002, un cittadino di paese terzo cui è rilasciato il permesso unico ha il diritto di verificare le informazioni personali contenute in tale permesso e, se del caso, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.
2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
Storico versioni
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