Art. 5
Autorità competente
In vigore dal 24 apr 2024
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano un’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.
2. L’autorità competente adotta una decisione sulla domanda di permesso unico non appena possibile e in ogni caso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
Il termine di cui al primo comma comprende la verifica della situazione del mercato del lavoro qualora tale verifica sia effettuata in relazione a una domanda singola di permesso unico.
Se, entro il termine stabilito dal presente paragrafo, non è stata adottata alcuna decisione, le eventuali conseguenze sono determinate dal diritto nazionale.
3. L’autorità competente notifica per iscritto la decisione al richiedente secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale pertinente. Se il datore di lavoro di un cittadino di paese terzo presenta la domanda, gli Stati membri assicurano che il datore di lavoro informi il cittadino del paese terzo in merito allo stato della domanda e al suo esito in maniera tempestiva.
4. Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale, l’autorità competente notifica per iscritto al richiedente le informazioni o i documenti supplementari richiesti e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione. Il termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, e il termine supplementare di cui all’, paragrafo 3, è sospeso fino a quando l’autorità competente o le altre autorità interessate non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, l’autorità competente può respingere la domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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